RIFERIMENTI NORMATIVI
Risposta Agenzia delle Entrate n. 202 del 20/4/2022 a interpello – Art. 16, comma 1 septies, DL 63/2013 e s.m.i.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 202/2022 ha chiarito che la agevolazione cd. ‘sisma bonus acquisti’ spetta all’utilizzatore di un contratto di leasing, al ricorrere dei requisiti previsti dal DL 63/2013, per gli acquisti di unità immobiliari da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare effettuati ‘tramite’ società di locazione finanziaria.
La detrazione di cui al citato comma 1-septies riguarda l’acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi (mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico) eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
L’agevolazione in commento è in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024.
L’ammontare della detrazione del 75% (o del 85% se il rischio sismico diminuisce di 2 classi), fermo restando il limite massimo di spesa pari a euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare, dovrà essere commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita stipulato tra il soggetto che ha realizzato gli interventi agevolabili e la società di leasing.
Reggio Emilia, 30 aprile 2022
DIRITTO IMMOBILIARE – A cura dell’Avv. Corrado Cassinadri
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