RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 6 del Decreto Liquidità DL 6/2020, convertito dalla Legge 40/20 – “Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale“
Art. 1, comma 266, Legge di bilancio 2021 – Legge 178/2020
Artt. 2446, 2447 c.c. (spa), 2482 bis, 2482 ter c.c. (srl), 2484 c.c.
L’art. 6 del Decreto Liquidità aveva introdotto un’ipotesi di sospensione temporanea di alcune disposizioni del Codice Civile (sino al 31/12/2020) in tema di obblighi a seguito di riduzione del capitale sociale per perdite e di ricapitalizzazione, previsti dal codice civile per spa e srl, in caso di perdite rilevanti del capitale sociale. Tale sospensione operava per un periodo di tempo limitato dal 9/4/2020 fino al 31/12/2020 e si applicava alle sole fattispecie “verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data“. Per lo stesso periodo era sospesa anche la causa di scioglimento della società per perdita del capitale sociale. Il complesso di tali obblighi avrebbe dovuto rivivere dall’1/1/2021.
L’art. 1, comma 266, della Legge di bilancio 2021 sostituisce il predetto art. 6 prevedendo, in primo luogo, che gli obblighi di riduzione del capitale sociale e di scioglimento per perdite rilevanti non si applicano alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
Esso inoltre dilata il momento in cui si devono adottare le misure di riduzione del capitale e ricapitalizzazione:
- nel caso di diminuzione del capitale sociale per perdite superiori a un terzo senza che si riduca al di sotto del minimo legale (50k per spa; 10k per srl), il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo, ovvero al bilancio 2025 in approvazione nella primavera 2026;
- nel caso di diminuzione del capitale sociale per perdite superiori a un terzo che lo riducano al di sotto del minimo legale (50k per spa; 10k per srl), l’assemblea comunque convocata senza indugio dagli amministratori in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (o alla trasformazione della società o suo scioglimento) potrà deliberare di rinviare tali decisioni all’assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo, ovvero al bilancio 2025 in approvazione nella primavera 2026.
In entrambi i casi nella nota integrativa devono essere indicate le perdite con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
La disposizione in commento si applica soltanto alle perdite maturate nel corso del 2020 o anche in anni precedenti e/o successivi?
E’ opinione dello scrivente che la risposta debba essere affermativa (fermo restando la possibilità per la società di adottare ugualmente decisioni di ripianamento o di scioglimento) stante il tenore letterale del dettato normativo che si riferisce testualmente alle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31/12/2020“, con la conseguenza che dall’anno 2021 la disciplina debba tornare ad essere quella ordinaria. Dello stesso avviso il MISE nella circolare n. 26890 del 29/1/2021.
La circolare Assonomine n. 3 del febbraio 2021, così come la massima n. 196 del Consiglio notarile di Milano, hanno invece adottato una interpretazione estensiva del dettato normativo e ritengono che la sospensione quinquennale dell’applicazione delle disposizioni del Codice civile debba avere ad oggetto sia le perdite del 2019 rilevate nel 2020, sia le perdite che matureranno dal 2021 al 2025 (oltre, ovviamente, alle perdite in corso al 2020), in quanto lo scopo del legislatore sarebbe stato quello di aiutare le società ed i loro soci a mantenere invariata l’organizzazione e la posizione dell’impresa sul mercato senza dover ricorrere ad operazioni di riorganizzazione, di ricapitalizzazione, particolarmente onerose o pericolose nella situazione di crisi indotta o aggravata dall’emergenza COVID-19.
Sospensione che, secondo il notariato, si verificherebbe indipendentemente da quando le perdite si sono verificate e dalla causa che le ha originate, con la conclusione che la sospensione si riferirebbe sia alla produzione di perdite nuove, sia alla persistenza di perdite già prodottesi in precedenti esercizi e che continuano ad ‘emergere’.
Conseguentemente le perdite ‘emerse’ negli esercizi dal 2021 al 2025 provocheranno la nascita degli obblighi civilistici soltanto se di per sè sufficienti ad incedere sul capitale sociale perchè le vecchie perdite non rilevano e debbono essere espressamente indicate nella nota integrativa.
Reggio Emilia, 7 marzo 2021.
DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE – A cura dell’Avv. Corrado Cassinadri
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