RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 3 comma 9 DL 198/2023 cd. Decreto Milleproroghe – “Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale”
Art. 6, comma 1, Decreto legge n. 23/2020 convertito con Legge 40/2020
Artt. 2446, 2447 c.c. (spa), 2482 bis, 2482 ter c.c. (srl), 2484 c.c.
Come spesso accade il legislatore ‘ci prende gusto’ e per il secondo anno consecutivo permette agli Amministratori (e conseguentemente ai soci di deliberare) la ‘sospensione’ delle perdite emerse nei bilanci chiusi al 31/12/2022.
L’iniziale disposizione dettata in via temporanea per i bilanci chiusi al 31/12/2020 per la fase pandemica (v. articolo del sottoscritto in data 7/3/2021) è stata, infatti, già prorogata per le perdite emerse nei bilanci chiusi al 31/12/2021 con il Decreto Milleproroghe 2022 (così dando una risposta alla domanda che mi ero posto nel citato precedente articolo).
Conseguentemente gli obblighi di riduzione del capitale sociale e di scioglimento per perdite rilevanti non si applicano alle perdite emerse nell’esercizio 2022.
Pertanto anche per l’anno 2022 (come per gli anni 2020 e 2021) viene posticipato il momento in cui si devono adottare le misure di riduzione del capitale e ricapitalizzazione:
– nel caso di diminuzione del capitale sociale per perdite superiori a un terzo senza che si riduca al di sotto del minimo legale (50k per spa; 10k per srl), il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo, ovvero al bilancio 2027 in approvazione nella primavera 2028;
– nel caso di diminuzione del capitale sociale per perdite superiori a un terzo che lo riducano al di sotto del minimo legale (50k per spa; 10k per srl), l’assemblea comunque convocata senza indugio dagli amministratori in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (o alla trasformazione della società o suo scioglimento) potrà deliberare di rinviare tali decisioni all’assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo, ovvero al bilancio 2027 in approvazione nella primavera 2028.
In entrambi i casi nella nota integrativa devono essere indicate le perdite con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Il susseguirsi di queste proroghe consiglia cautela agli Organi sociali qualora la società si sia avvalsa di questa disposizione anche negli anni precedenti ai fini del fondamentale principio della cd. continuità aziendale che gli Amministratori debbono tenere conto ai fini della redazione dei bilanci con conseguente necessaria pianificazione e programmazione.
Reggio Emilia, 8 gennaio 2023
DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE- A cura dell’Avv. Corrado Cassinadri
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