La questione sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione riguardava la validità o meno del contratto quadro di intermediazione finanziaria prodotto in giudizio con la sola sottoscrizione del Cliente e non dal funzionario / delegato dell’Istituto di credito.
Si tratta di questione controversa se è vero che negli anni si era verificato un contrasto giurisprudenziale di legittimità e di merito: se da un lato la mancata sottoscrizione del contratto prodotto in giudizio anche da parte del funzionario / delegato dell’Istituto di credito determinava la sua dichiarazione di nullità (Cass. Civ. 11/04/2016 n. 7068, Cass. Civ. 24/03/2016 n. 5919; Cass. Civ. 20/05/2016 n. 10516; Cass. Civ. 6559/2017), dall’altro “la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta” (Cass. Civ. 22/03/2012 n. 4564).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha stabilito il principio di diritto secondo il quale è irrilevante la sottoscrizione del funzionario / delegato dell’Istituto di credito sul contratto quadro quando questo (i) è stato firmato dall’investitore Cliente, (ii) una copia è stata consegnata a quest’ultimo e (iii) il contratto ha avuto esecuzione (quindi attraverso comportamenti concludenti dell’intermediario).
Ciò in quanto la nullità di difetto di forma richiamata dall’art. 23 T.U.F. [1] è posta nell’interesse esclusivo del Cliente perchè è volta ad assicurare a quest’ultimo la specifica indicazione da parte dell’Intermediario di tutti gli elementi contrattuali; pertanto il vincolo della nullità – sostiene la Suprema Corte – deve essere desunto alla luce della funzione propria della norma e non con il richiamo della disciplina generale della nullità, con la conseguenza che una volta che sono state adempiute le regole sopra indicate per la Suprema Corte la sottoscrizione anche del funzionario / delegato dell’Istituto di credito non avrebbe alcuna specifica funzione.
In conclusione la forma del contratto quadro – prevista a pena nullità ex art. 23 TUF – deve essere intesa in senso funzionale e non strutturale: si tratta della medesima conclusione cui è giunta la successiva sentenza della Sezione Unite n. 1653/2018.
In senso conforme si erano già pronunciati, tra gli altri, Tribunale Ascoli Piceno 31/01/2017, Tribunale Milano 31/01/2017, Tribunale Reggio Emilia 28/07/2016 e 28/04/2015.
Il principio di diritto sopra espresso, pur riferendosi espressamente ad un caso avente ad oggetto un contratto di intermediazione finanziaria, si ritiene sia anche applicabile ai contratti bancari stante la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del Cliente dettate dall’art. 117 T.U.B [2].
Nonostante la decisone presa dalle Sezioni Unite diverse sono state le critiche sollevate alla stessa da parte dei primi commentatori.
Si ritiene quindi consigliabile da parte degli Istituti di credito (e parecchi si sono già attrezzati in tal senso) predisporre la propria contrattualistica prevedendo anche la sottoscrizione del funzionario e comunque invitando i propri funzionari a sottoscrivere i contratti, ivi compresa la copia che rimane in possesso della Banca.
[1] Art. 23 D.lgs. n. 58/1998 T.U.F.
“Contratti
- I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
- E’ nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente (omissis)”
[2] Art. 117 D.Lgs. n. 385/1993 T.U.B.
“Contratti
- I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
- Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
- Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
- I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
- Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
- In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
- il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione;
- gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.8. La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia”.
Reggio Emilia, 16 febbraio 2018.
DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO – A cura dell’Avv. Corrado Cassinadri
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